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Il Movimento Civico * Statuto giovedì 18 aprile 2024
Lo Statuto Riduci

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“Movimento Civico OBIETTIVO COMUNE”

 

Art.1) E' costituita con sede in Barberino Val d’Elsa (FI), Piazza Ugo Capocchini n.14, un'associazione, sotto la denominazione “ OBIETTIVO COMUNE – Movimento Civico”.

L’Associazione è regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

 

Art.2) La durata dell'associazione è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una  o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

 

Art.3) L'associazione non ha fini di lucro ed è strumento di aggregazione di persone fisiche, associazioni e organismi pubblici e privati che si riconoscono nelle finalità dell’associazione e ne abbiano i requisiti.

 

Art.4) L'associazione è aconfessionale e apartitica e fonda la propria iniziativa e ispirazione sui principi della democrazia, del volontariato, della solidarietà, della dignità dell’intelletto della persona e della morale civica.

Gli scopi dell’associazione sono i seguenti.

a)     partecipare alla vita politica locale e del comprensorio, al di fuori dei partiti politici esistenti;

b)     partecipare con propri  candidati alle elezioni amministrative sotto forma di lista civica con il marchio e logo “Obiettivo Comune”

c)     promuovere forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica locale e comprensoriale, organizzare assemblee pubbliche, campagne d’informazione, petizioni, referendum, ecc…

d)     sensibilizzare i cittadini del comprensorio su temi relativi all’ambiente, alla famiglia, al sociale, all’istruzione, all’urbanistica, alla promozione economica, allo sviluppo infrastrutturale e alla sanità;

e)     promuovere e sostenere iniziative per la salvaguardia del patrimonio culturale e storico del territorio;

f)       assistere in tutte le sedi gli associati per le loro rivendicazioni su tematiche inerenti le finalità dell’associazione;

g)     aderire e partecipare ad altre associazioni con finalità similari;

h)     organizzare e sostenere tutte le altre iniziative ritenute utili per il raggiungimento dei fini associativi.

 

Art.5) Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e organismi pubblici e privati che accettano gli scopi associativi e sottoscrivano le quote associative. L’ingresso di nuovi associati è subordinato all'accettazione del Consiglio Direttivo.

Le quote versate dagli associati non saranno restituite, non sono rivalutabili e intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ll rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme su tutte le categorie degli associati, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi dell’associazione e per l’approvazione del rendiconto economico.

L’entità delle quote associative sarà di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea degli associati.

 

Art.6) I compiti degli associati sono:

a)     partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto;

b)     eleggere gli organi associativi ed esservi eletti;

c)     formulare proposte agli organi associativi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento e nell’ambito dei programmi e delle iniziative deliberate.

 

Art.7 Gli associati sono tenuti a:

a)     rispettare le norme del presente statuto e i deliberati degli organi associativi;

b)     compiere atti che favoriscano gli interessi e l'immagine dell'associazione.

 

Art.8) La qualifica di associato si perde:

a)     per morosità, qualora non venga rispettato il pagamento delle quote associative fissate

b)     per recesso dell'associato, comunicato   al Consiglio Direttivo;

c)     per comportamento scorretto dell’associato.

La perdita della qualità di associato, nei casi a) e c) sarà comunque deliberata dal Consiglio Direttivo e da questo comunicata all’interessato con lettera.

 

Art.9) L'esercizio dell'associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate dell'associazione sono costituite:

a)     dalle quote associative;

b)     dai corrispettivi per prestazioni effettuate;

c)     dai contributi di enti pubblici e privati;

d)     da contributi di liberalità o da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione per il perseguimento dei fini statutari.

 

Art.10) Il patrimonio dell'associazione costituito:

a)     da beni mobili e immobili acquisiti che divengono piena proprietà dell’associazione;

b)     da titoli pubblici e privati;

c)     da lasciti, legati e donazioni, purchè accettati dall’Assemblea degli associati;

d)     da eventuali fondi di riserva realizzati con le eccedenze di bilancio

 

Art. 11) Alla fine di ogni esercizio sarà redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto economico e finanziario ed eventualmente un preventivo di spesa per l’anno successivo, il tutto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile di ogni anno.

E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

 

Art.12) Gli organi dell'associazione sono:

a)     l'Assemblea degli Associati;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente e il Vice Presidente;

L’elezione degli organi dell’associazione è libera e fatta da tutti gli associati di maggiore età riuniti in Assemblea che delibera con voto singolo, di cui all’articolo 2532 del Codice Civile.

Le modalità dell’elezione, anche per quanto riguarda le candidature, saranno stabilite da un apposito Regolamento che dovrà essere approvato dalla stessa Assemblea.

Gli Organi dell’associazione rimangono in carica per tre anni solari.

 

Art.13) L'Assemblea degli associati è sovrana e si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto, del preventivo e del programma operativo. L’Assemblea si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da inviare o consegnare all’associato, da affiggere in sede o da divulgare con fax, e-mail, sms quando l’associato né faccia preventiva richiesta.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, (anche lo stesso giorno), deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Pertecipano all’Assemblea con diritto di voto gli associati di ogni categoria.

Gli associati potranno farsi rappresentare in Assemblea da altro associato in regola con il pagamento delle quote associative. Nessuna altra delega è ammessa.

Le riunioni dell'Assemblea possono anche divenire pubbliche su iniziativa del Consiglio Direttivo.

In questo caso è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario-Cassiere e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, il verbale da trascrivere nell’apposito libro dei verbali che deve essere sempre tenuto a disposizione di ogni associato.

 

Art.14)  LAssemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone o quando ne sia fatta richiesta motivata da un decimo dei partecipanti all’Assemblea. Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi degli associati intervenuti.

Nel caso di modifiche allo statuto risultano approvate le proposte  che hanno ottenuto una maggioranza di due terzi  dei consensi degli associati intervenuti.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, si procederà a ulteriori votazioni fino al raggiungimento della maggioranza.

Nelle elezioni delle cariche dell’associazione, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, si procederà al ballottaggio.

 

Art. 15) E’ Presidente dell’Assemblea il Presidente in carica dell’associazione; nella circostanza il verbale è compilato, sotto la responsabilità del Presidente ( o del vice Presidente) dal Segretario-Cassiere eletto o altro associato in caso di sua assenza.

 

Art.16) I compiti dell'Assemblea sono:

a)     approvare il rendiconto economico e finanziario chiuso  al trentuno dicembre e quello preventivo per l’anno successivo;

b)     eleggere gli Organi dell’Associazione;

c)     approvare e modificare gli indirizzi e le linee programmatiche dell'Associazione;

d)     approvare le modifiche allo statuto;

e)     deliberare lo scioglimento dell’associazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci

f)       deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

 

Art.17) Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri, scelti fra gli associati al giorno precedente a quello dell’elezione, di cui sei provenienti dal comprensorio (frazioni, ecc)

Si riunisce su invito del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle riunioni potranno partecipare anche gli associati chiamati a cariche elettive pubbliche, senza però diritto di voto. Il Presidente potrà decidere di far partecipare alle riunioni anche altre persone, quando gli argomenti da trattare lo richiedono.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso (lettera, fax, e-mail, sms, telefono) da inviare ai componenti (e invitati) almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto motivato del Presidente (o del Vice Presidente)

 

Art.18) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a)     elaborare il programma annuale dell'associazione e predisporre  le proposte  dell'Assemblea per tutti gli adempimenti associativi;

b)     eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

c)     adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione predisponendo il rendiconto economico e il preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d)     fissare le quote associative e indicare i relativi termini di pagamento,

e)     deliberare sulle domande di adesione all'associazione e dichiarare la decadenza e l’esclusione degli associati con delibera motivata;

f)       approvare la stipulazione di convenzioni e accordi non onerosi e quanto altro occorra nel perseguimento degli obiettivi associativi;

g)     proporre all’Assemblea degli associati la nomina dei rappresentanti dell'associazione in tutti  quegli organismi in cui viene richiesta la rappresentatività dell’Associazione medesima;

h)     nominare, tra i propri membri, un Segretario-Cassiere, specificandone i compiti, tra i quali la tenuta del registro degli associati, la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

i)       adottare tutti i provvedimenti inerenti la gestione dell’Associazione.

 

Art.19) Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, procederà alla cooptazione, fino alla sostituzione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

 

Art.20) Il Presidente  ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, curare i rapporti dell'associazione con le amministrazioni pubbliche, con le altre associazioni e organismi pubblici o privati e organizzazioni  di categoria.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'associazione, somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza, esercita le funzioni demandategli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento e anche in altre circostanze può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente che assume così i poteri dello stesso Presidente.

 

Art.21) Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei componenti del Consiglio Direttivo e degli associati delegati durante l'espletamento dei loro compiti statuari e preventivamente  approvate dallo stesso Consiglio.

 

Art.22) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il patrimonio netto dell'associazione, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto ad associazioni od enti aventi scopi analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.23) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme e i regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono in materia le leggi dello Stato.

 

         



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